Elettori Temporaneamente residenti all'estero

Voto per Corrispondenza

Data:

27 gennaio 2026

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Descrizione

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2,
lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli
elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali
entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v.,
in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non
certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori
temporaneamente all'estero, si richiama l’attenzione sulla necessità che i comuni stessi inseriscano
nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare
poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su
carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve
in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza
di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei
prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione
dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale temporaneo all'estero, previa necessaria
cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente
referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione "vota all'estero").
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un
periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene
che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale
circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il
periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Allegati

A cura di

Ufficio Servizi Demografici

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Email: servizi.demografici@comune.casteldilama.ap.it
Telefono: 0736.818727

Pagina aggiornata il 27/01/2026