RILASCIO CERTIFICAZIONI

I cittadini residenti a Castel di Lama possono richiedere il rilascio di certificazioni anagrafiche (certificato di residenza, Stato di famiglia, Stato libero, cittadinanza, esistenza in vita) e di Stato civile (certificato e/o estratto di nascita, di matrimonio, di morte).

Per poter rilasciare il certificato o l’estratto è necessario che l’atto sia registrato presso il Comune di Castel di Lama, quindi, il linea generale, che:

- l’evento sia avvenuto nel Comune;

- che l’interessato, nel momento in cui è avvenuto l’evento, fosse residente nel Comune

- nel caso delle certificazioni relative alla nascita, nel momento in cui è avvenuto l’evento, la madre fosse residente nel comune 

- nel caso di evento avvenuto all’estero, l’atto sia stato trascritto nei registri del Comune di Castel di Lama.

I certificati di residenza e stato di famiglia, ai sensi dell'art. 33 del DPR 223/1989, possono essere rilasciati anche a persone diverse dal diretto interessato previa identificazione e richiesta scritta.

Costo

Certificati anagrafici:

- Imposta di bollo pari a Euro 16,00 (salvo rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti) da presentare al momento della richiesta;

- Diritti di segreteria (se in bollo Euro 0,60, se esente Euro 0,30).

Certificati di Stato civile:

- esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria

Note

I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato.

Chi rilascia il certificato in carta libera deve indicare in base a quale articolo di legge è stata applicata l’esenzione. Quindi è corretto il comportamento degli operatori di sportello che richiedono l’uso cui è destinato l’atto e applicano l’esenzione solo se prevista dalla normativa in vigore.

Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

 

N.B.: In seguito all’entrata in vigore della legge n. 183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi sezione Modulistica).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Ne consegue che gli unici certificati che continuano ad essere rilasciati in esenzioni dall’imposta di bollo sono generalmente quelli per:

- Uso elettorale (art. 1 tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso atti, documenti e provvedimenti in materia penale (art. 3 tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso attività sportive (art. 8 bis tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso tutela minori ed interdetti (art. 13 tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso adozione ed affido minore (art. 13 tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso organismi di utilità sociale (ONLUS) (art. 27 bis tabella allegata B al D.P.R. 642/1972);

- Uso cause scioglimento di matrimonio o separazione coniugale (art. 19 Legge 74/1987);


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