Presentazione documenti e/o comunicazione dati del conducente ai sensi degli art. 180 e 126-bis del C.d.S.

Qualora all'atto di accertamento da parte di agenti di polizia stradale non si avessero al seguito uno o più documenti previsti (documenti di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione, ecc) viene contestata la violazione all'art. 180 del Codice della Strada con l'obbligo di esibire la documentazione mancante ad un organo di polizia entro un determinato termine indicato a verbale.  L'esibizione del/dei documento/i in originale può essere effettuata presso gli uffici della Polizia Locale di Castel di Lama; all'atto dell'esibizione l'ufficio redigerà apposito verbale e rilascerà apposita ricevuta a comprova dell'ottemperanza di quanto richiesto. L'inosservanza dell'obbligo di esibizione e/o l'esibizione avvenuta fuori del termine indicato o solo di parte della documentazione richiesta comporta un ulteriore sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 c. 8 del C.d.S.

Qualora il conducente al momento dell'accertamento non sia stato identificato e la violazione prevededa la decurtazione di punti sulla patente di guida e/o la sospensione o la revoca della patente di guida, il proprietario del veciolo ovvero l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato deve comunicare i dati anagrafici e della patente di guida della persona alla quale è stato affidato il veicolo (trasgressore) all’organo di polizia che ha accertato la violazione.

La dichiarazione (fac-simile in allegato) deve essere firmata in originale, compilata in ogni sua parte e restituita (con consegna a mano, con lettera raccomandata o via pec) alla Polizia Locale di Castel di Lama - via Carrafo n. 22 - 63082 Castel di Lama (AP) - Pec: poliziamunicipale@pec.comune.casteldialama.ap.it, entro 60 giorni dalla notifica.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 bis.

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